Condominio, quando il moroso non paga: si può sospendere la fornitura dell’acqua?
L'amministratore può sospendere la fruizione del servizio ma andrebbe garantito il quantitativo minimo vitale di acqua (50 litri al giorno pro capite, come previsto dal DL del 29.08.2016).
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile afferma che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".
Ciò significa che l'amministratore, potrebbe staccare le utenze domestiche del condomino che non paga gli oneri condominiali, ma solo quelle suscettibili di godimento separato, rispetto agli altri inquilini dello stabile affinché questi non vengano pregiudicati.
E necessario che ricorrano due condizioni:
(a) che il debito si protragga da almeno sei mesi;
(b) che il servizio da sospendere sia un servizio comune e suscettibile di godimento separato.
La sospensione può attivarsi senza passare dal giudice ma è opportuno dare un preavviso al condominio che stimiamo congruo in 15 giorni.
Siccome staccare l’acqua, significa intervenire su di un bene essenziale per la sopravvivenza e per la dignità della persona questo potrebbe compromettere il diritto alla salute che un bene tutelato dalla costituzione.
Sebbene ci siamo Tribunali che hanno diverso orientamento (vedi Tribunale di Brescia, ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014 e Tribunale di Modena ordinanza del 5/06/2015), si ritiene che la sospensione non possa essere adottata senza rischio per il Condominio.
Si consideri, però, che la circostanza di cui si discorre riguarda una situazione per certi versi analoga a quella stabilita dal D.P.C.M. 29 agosto 2016, secondo cui l’Ente erogatore, in presenza di mora dell’utente (e dunque anche del Condominio) può sospendere il servizio idrico.
Ebbene viene affermato che l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso debba tenere conto di molteplici fattori, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze.
Il provvedimento precisa che non sono disalimentabili le utenze degli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale ai quali deve essere in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante al giorno.
Non potendosi ritenere esclusi anche i condomini dalla normativa, sorgerebbe dunque il problema di accertare se il moroso versi in considerazione disagiata così da garantirgli il numero di litri necessari al giorno e cercare una modalità tecnica di sospensione della fornitura in modalità differenziata.
Considerando tale normativa, rimane dunque particolarmente problematica l'applicazione dell'art. 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione.
Per evitare ogni rischio, all'amministratore sarebbe consigliabile chiedere preventivamente un'autorizzazione del giudice, anche per intervenire sulle soli parti comuni, almeno finché il contrasto non venga definitivamente composto dal legislatore o da una pronuncia della Corte di Cassazione.