IL REGIME FISCALE DEL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE dopo la sentenza Cass. Civ. sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 756
Il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'IVA solo se l'attività viene esercitata in modo professionale con l'impiego di mezzi organizzati (personale, attrezzature, studio ecc). In questo caso, rientra tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
Quando l'amministrazione viene esercitata per un numero limitato di condominii, costituiti da un numero ristretto di partecipanti, l’attività ricade nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49 del d.P.R. n. 597/1973. In questo caso il compenso non è assoggettabile ad IVA.
La sentenza della Corte di cassazione sezione tributaria del 9 gennaio 2024, n. 756 riguarda il caso di un amministratore di condominio che aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento con cui erano stati accertati redditi da lavoro autonomo in relazione all'attività di amministratore di quattro condominii, svolta in un arco di tempo compreso tra il gennaio 2006 e il febbraio 2012.
La Commissione Tributaria Provinciale, li aveva accolti, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente, limitatamente al reddito desunto dai prelevamenti di conto corrente bancario e alla parte della pretesa tributaria concernente l'Irap.
In particolare, i giudici davevano affermato che:
a) era incontroversa la circostanza che il ricorrente avesse esercitato professionalmente l'attività di amministratore di condominio, poiché era in discussione solo se tale attività fosse stata svolta in favore di uno o più complessi condominiali;
b) l'attività svolta dal contribuente doveva ritenersi soggetta ad IVA, giacché l'art. 1 del d.P.R. n. 633/1972 stabiliva che “l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” e l'art. 3 sanciva che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, e l'art. 5 specificava che, “per esercizio di arti e professioni, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse”.
Il contribuente presentava ricorso per cassazione per contestare che l’attività svolta dall’amministratore fosse soggetta ad IVA, in quanto la soggettività IVA, per esplicita ed inequivoca volontà legislativa, presupponeva sempre un'attività professionale “abituale” e non già meramente occasionale per come effettivamente svolta in favore di un solo condominio, posto che, con riferimento agli altri tre condominii, l’attività in questione era stata esercitata solo per pochi giorni.
I giudici della cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso sulla base di questi motivi.
Richiamando l'art. 5 del d.P.R. n. 633/1972, il giudice di secondo grado aveva affermato che l'attività di amministratore di condominio svolta dal ricorrente fosse soggetta ad IVA, perché era esercitata per professione abituale, anche se non era svolta in forma esclusiva.
Infatti, in tema di IVA, il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad imposta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni (Cass. civ., sez. V, 1° giugno 2007, n. 12916; Cass. civ., sez. V, 24 luglio 1996, n. 6671).
Più in particolare, tenuto conto dell'art. 49 del d.P.R. n. 597/1973, richiamato dall'art. 5 del d.P.R. 633/1972, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è configurabile se:
a) l'attività prestata ha contenuto intrinsecamente artistico o professionale;
b) è svolta nell'àmbito di un rapporto unitario con il soggetto che la richiede;
c) viene prestata senza vincolo di subordinazione;
d) viene prestata senza impiego di mezzi organizzati da parte del collaboratore; e) è compensata con una retribuzione periodica prestabilita.
Si tratta di requisiti che sono tutti riscontrabili nell'attività di amministratore di condominio, consistente - come si ricava dagli artt. 1130 e 1131 c.c. concernenti le sue attribuzioni.
Si tratta di attività intellettuale non meramente materiale di carattere professionale che viene prestata nell'àmbito di un rapporto unitario e continuativo con il condominio o il gruppo dei condomini, traducendosi in una serie di prestazioni protratte nel tempo, finalizzate alla gestione delle cose comuni.
Il requisito di cui alla lett. d), costituito dall'assenza dell'impiego di mezzi organizzati, non costituisce un carattere necessario dell'attività professionale di amministratore ma amministrare un certo numero di condomini, costituiti da un elevato numero di partecipanti, comporta l'utilizzazione di una pluralità di strumenti (, fotocopiatrici, computers, ecc.).
Conclusioni
1) Se l'attività viene prestata senza impiego di mezzi organizzati - il che normalmente accade quando l'amministrazione riguardi un solo condominio o un numero limitato di condominii costituiti da un numero ristretto di partecipanti - e, in tal caso, inerendo ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù del disposto del comma 2 dell'art. 5 del d.P.R. n. 633/1972, non si considera svolta nell'esercizio di arti e professioni, con la conseguenza che il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA;
2) Nell'altro caso l'attività viene espletata con impiego di mezzi organizzati da parte dell’amministratore e non può essere inclusa tra le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 597/1973, ma rientra tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, con la conseguenza, in particolare, della assoggettabilità del relativo compenso ad IVA.