Amministrazione di sostegno

L’amministratore di “sostegno” (Legge 6/2004) è UNA FIGURA CHE assiste, tutela e rappresenta chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1 “tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire “).

Esso viene nominato dal Giudice Tutelare su domanda di chi ha interesse. Non è necessaria l’assistenza tecnica di un legale. La nomina può essere richiesta da:

1)  il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
2)  i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
3)  gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4)  il Pubblico Ministero;
5)  il tutore o curatore.

Quali sono i poteri e i doveri cui è tenuto l’amministratore di sostegno?
Si fa riferimento agli articoli 409 e 410 del codice civile.

Art. 409 c.c.: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Quindi gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Bisogna distinguere tra:

  1. atti di ordinaria amministrazione (esempio: acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);

  2. atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la compravendita di un bene immobile) per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Quanto ai doveri l’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

  1. tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

  2. deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;

  3. deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;

  4. è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Inoltre, l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente, secondo quanto prescritto dal giudice tutelare, a presentare una relazione che descriva, le condizioni di vita del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

L’art. 412 c.c. dispone che “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.

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